Associazione Volontaria di Pronto Soccorso
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Chi Siamo | Regolamento

FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

La Pubblica Assistenza S.O.S. Uboldo è un movimento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intende contribuire alla vita e allo sviluppo sociale e culturale della collettività.
Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.) alla quale aderisce, nonché quelli previsti dalla legge n. 266 dell’11 agosto 1991 e successivi decreti attuativi Regionali.
L’Associazione è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro (artt. 2 e 3 dello Statuto).

NORME GENERALI

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi, operativi e gestionali dell’Associazione.

Art. 1
Per corpo volontari si intendono tutti i soci volontari nel loro insieme che abbiano compiuto il 18° anno di età, fatto salvo quelli già iscritti nel registro interno prima dell’approvazione del presente Regolamento.
L’Associazione copre i Volontari con adeguate polizze assicurative.
I Volontari devono dare la propria disponibilità per i turni di servizio e/o per tutte le attività e le iniziative necessarie al buon funzionamento dell’Associazione.
Il Volontario partecipa all’attività dell’Associazione senza alcuna remunerazione. Le oblazioni ricevute, durante o fuori il servizio, devono essere versate nella cassa dell’Associazione.
Il coordinamento del corpo volontari è affidato al Responsabile Corpo Volontari (R.C.V.)

Art. 2
La domanda d’ammissione a Socio deve essere inoltrata al Presidente dell’Associazione.
L’aspirante Socio, informato delle finalità dell’Associazione e accettando le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento vigente, presenta i documenti richiesti: un certificato d’idoneità psico-fisica del medico curante per l’espletamento dei servizi attinenti le attività dell’Associazione, una autocertificazione del Casellario Giudiziario e carichi pendenti e altri documenti eventualmente richiesti.
All’atto della presentazione della domanda di ammissione l’aspirante Socio è tenuto a sottoscrivere un documento di non rivalsa verso l’Associazione per danni subiti durante l’espletamento dei servizi.
La domanda di ammissione deve essere affissa all’albo per almeno 8 giorni.
Il Volontario potrà prestare servizio effettivo in autoambulanza in emergenza/urgenza solo dopo aver conseguito l’attestato di Soccorritore-Esecutore Regionale e il normale tirocinio previsto per il conseguimento di tale attestato.
Il Volontario potrà prestare servizio in autoambulanza per i servizi di non emergenza/urgenza
(detti secondari) dopo aver frequentato un corso di 40 ore ed aver conseguito l’idoneità, come previsto da D.Leg.R.
Per il Socio Volontario che presterà la sua opera solo come operatore di centralino non è indispensabile la frequenza al corso di 120 ore. Sarà prevista la sola formazione come operatore di centralino e verrà comunque affiancato da un Volontario già formato.
L’Associazione offre, ai volontari che prestano servizio sanitario, la possibilità di sottoporsi gratuitamente alle vaccinazioni previste e consigliate dal Direttore Sanitario.
Il Volontario che non intende sottoporsi a dette vaccinazioni ha l’obbligo di sollevare l’Associazione da ogni responsabilità, firmando una dichiarazione in tal senso.

NORME DI COMPORTAMENTO DEI SOCI

Art. 3
Ogni Socio è tenuto al rispetto del segreto professionale evitando la divulgazione di notizie e dati personali inerenti ai Soci, agli utenti e ai servizi svolti.
Deve rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento interno e i deliberati degli organi associativi. Deve comportarsi con lealtà e rispetto: non è permesso in nessun modo il turpiloquio.
I Soci, di norma, possono frequentare la sede fino alle ore 24.00 senza intralciare il normale svolgimento del servizio. Possono frequentare la sede anche i non soci, purché rispettino le norme dell’Associazione.
I soci devono provvedere all’ordine e alla pulizia della sede e dei mezzi dell’Associazione.
Il Presidente, il Direttore Sanitario, l’R.C.V. e il Responsabile della formazione possono in ogni momento prendere parte ai servizi.
I Volontari, in caso di impedimento allo svolgimento del proprio turno di servizio, hanno l’obbligo di trovare un sostituto di pari mansione.
I Soci sono tenuti a frequentare gli incontri di aggiornamento organizzati dall’Associazione. La mancata partecipazione non motivata sarà valutata dall’R.C.V. che adotterà i provvedimenti del caso.

Art. 4 - Turni di servizio
Il turno va coperto per intero. L’eventuale sostituzione ad un turno deve essere comunicata e autorizzata dall’R.C.V.
Il turno diurno inizia alle ore 7.00 e termina alle ore 21.00 diviso in due parti di 7 ore ciascuna (7.00-14.00 / 14.00-21.00) con la compilazione di due rapporti di servizio distinti. Il turno notturno inizia alle 21.00 e termina alle 7.00.
La domenica mattina il cambio del turno avviene alle ore 8.00 anziché alle 7.00. Può essere suddiviso in due mezzi turni: 21.00-24.00 e 24.00-7.00. E' buona norma assicurare il cambio ai volontari smontanti, almeno 15 minuti prima della fine del turno.
Tutti i Volontari devono obbligatoriamente a dare la disponibilità per tre turni al mese unitamente a due turni festivi distribuiti nell’arco dell’anno.
Per quanto concerne le festività comandate, si rimanda a quanto stabilito dall’R.C.V.
All’inizio del turno sono eseguite con cura le seguenti disposizioni:

  • firmare il registro delle presenze in modo leggibile;
  • assicurarsi che sui mezzi sia disponibile tutto il materiale in dotazione segnalando al capoequipaggio le eventuali carenze e provvedendo, per quanto possibile, a reintegrare personalmente il materiale mancante;
  • controllare la pulizia e lo stato della biancheria nonché degli automezzi;
  • collaborare alla pulizia della sede;
  • accertarsi della disinfezione della cellula sanitaria.

Bisogna avere un linguaggio ed un comportamento sobri e corretti in sede e soprattutto durante il servizio.

Art. 5 - Aspettativa
I Soci che per un limitato periodo di tempo, comunque non superiore a 90 giorni consecutivi, non sono in grado di assicurare un servizio continuativo possono chiedere l’aspettativa.
L’aspettativa deve essere richiesta per iscritto all’R.C.V. con un preavviso di almeno 15 giorni. Deve essere motivata e deve includere il periodo richiesto.
L’elenco dei Soci in aspettativa deve essere affisso all’albo dell’Associazione.
Durante l’aspettativa il Socio conserva tutti i diritti e doveri,escluso quello di prestare servizio. In caso di necessità, potrà essere autorizzato solo dal Presidente.
Al termine dall’aspettativa il Socio può chiedere di rientrare in servizio, sarà cura del Direttore Sanitario, del R.C.V. e del Responsabile della Formazione valutare con quale qualifica riammetterlo in servizio.
Il Socio che, scaduta l’aspettativa, non regolarizza la propria posizione nei confronti dell’Associazione può essere dimissionato d’ufficio dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Riserva
Il Socio che, per vari motivi, non può espletare nessun tipo di servizio per un periodo non inferiore a 90 giorni e non superiore ai 180 giorni, ma intende continuare a far parte dell’Associazione, può chiedere di essere messo in riserva. La richiesta deve essere formulata con le stesse modalità previste per l’aspettativa.
L’elenco dei Soci in riserva deve essere affisso all’albo dell’Associazione.
Il Socio in riserva decade da eventuali cariche sociali e perde il diritto di elettorato attivo, salvo casi particolari decisi di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Il Socio in riserva può chiedere, in ogni momento, di essere riammesso a prestare servizio facendone domanda per iscritto all’R.C.V.
Il Direttore Sanitario, l’R.C.V e il Responsabile della formazione valuteranno le modalità per la riammissione.
Il Socio che, scaduta la riserva, non regolarizza la propria posizione nei confronti dell’Associazione, può essere dimissionato d’ufficio dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Dimissioni
Le dimissioni del Socio devono essere comunicate per iscritto al Presidente dell’Associazione con preavviso di almeno un mese, salvo casi di forza maggiore.
Il Presidente trasmette le dimissioni del Socio al Consiglio Direttivo.
I Soci dimissionari o dimessi possono inoltrare domanda di riammissione con le stesse formalità previste dal regolamento art. 2.

Art. 8 - Espulsioni
L’espulsione dei Soci, comminata dal Consiglio di Disciplina, deve essere comunicata al Presidente, con la motivazione del provvedimento, che a sua volta la comunicherà al Consiglio Direttivo.
I Soci espulsi dovranno restituire la tessera sociale e ogni altro materiale che sia stato dato loro in dotazione.
I Soci espulsi potranno inoltrare domanda di riammissione con le modalità previste dall’art. 2 del presente Regolamento soltanto dopo tre anni dalla data del provvedimento di espulsione. Sulla domanda di riammissione deciderà il Consiglio Direttivo dopo aver sentito o meglio riunitosi congiuntamente con il Consiglio di Disciplina.

Art. 9 - Danni
Chiunque arrechi danni al patrimonio dell’ S.O.S. Uboldo per negligenza o disattenzione, oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari, può essere tenuto a rispondere in proprio del danno. Chiunque ometta di segnalare tempestivamente i danni causati ai beni dell’Associazione o di terzi, è tenuto a rispondere in proprio del danno e delle conseguenze relative, in particolare quando tale omissione non consenta all’Associazione di usufruire delle coperture assicurative per non aver effettuato le necessarie denunce.

Art. 10 - Ferie
Il periodo annuale di ferie non può essere superiore ai 30 giorni, ne cumulato con l’aspettativa. Salvo casi eccezionali, le ferie devono essere comunicate con almeno un mese di anticipo.

Art. 11 - Quota sociale
Il pagamento della quota sociale (come previsto dallo Statuto) va effettuato entro il termine, la quota è proposta dal Consiglio Direttivo e è approvata in Assemblea Generale.
Perdono la qualità di Socio per morosità (vedi art. 11 punto - a Statuto) coloro che, entro il termine fissato dall’Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall’Assemblea stessa.

Art. 12 - Uniforme (divisa)
L’uniforme ufficiale di rappresentanza della nostra Associazione consiste in: giubbetto, felpa, pantaloni, scarpe antinfortunistiche ed eventuale copricapo. Porta lo stemma sociale e quello associativo (A.N.P.AS.), non sono ammessi altri contrassegni e/o distintivi se non autorizzati. Nel periodo estivo la felpa è sostituita da una maglietta bianca a maniche corte, anch’essa con lo stemma sociale.
L’uniforme, affidata al Volontario per l’espletamento dei servizi della nostra Associazione, viene consegnata previo versamento di una cauzione stabilita dal Consiglio Direttivo che verrà riconsegnata all’atto delle dimissioni, previa riconsegna dell’uniforme.
Per motivi di ordine igienico sanitario, di salvaguardia dell’immagine associativa e di tutela personale, quando si è in servizio è vietato l’uso:

  • di orecchini pendenti di grosse dimensioni, collane, catene che fuoriescano dalla divisa, anelli vistosi (ad esclusione di fedi e fedine);
  • di vari tipi di piercing sul viso troppo appariscenti;
  • di rossetti eccessivamente marcati;

E’ assolutamente vietato il consumo di bevande alcoliche durante lo svolgimento del servizio e di qualunque altra sostanza che possa influenzare le capacità del Soccorritore.
Durante il servizio è opportuno che i capelli lunghi siano tenuti raccolti.
L’uniforme di servizio è stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione delle disposizioni vigenti, come prevede il regolamento A.N.P.AS.
L’uniforme è sempre obbligatoria in servizio, il Socio è strettamente tenuto all’osservanza delle disposizioni inerenti l’uniforme e i distintivi che sono un’importante espressione dell’immagine e del decoro della Associazione.

NORME DISCIPLINARI

Il Socio deve mantenere una condotta morale e disciplinare in sintonia con lo spirito dell’Associazione, attenendosi in particolare a quanto contemplato dall’art. 3 del presente Regolamento.
Le inosservanze a queste norme saranno regolate, a secondo della loro gravità, dall’R.C.V. o dal Consiglio di Disciplina.

Art. 13 - Provvedimenti disciplinari
Tali provvedimenti si suddividono per gravità con:
a) Sanzione
b) Sospensione
c) Espulsione

a) Sanzione; è comminata dall’R.C.V. con le seguenti modalità:

  • turni di servizio extra (anche festivi)
  • retrocessione temporanea di qualifica
  • interdizione di frequentare la sede al di fuori dei turni

c) Sospensione. La sospensione, fino ad un massimo di 45 giorni, è comminata dall’R.C.V., dal Presidente e da un Consigliere estratto a sorte, dopo il colloquio con l’interessato. Vi s’incorre per comportamento scorretto e indisciplinato. Nei casi di grave indisciplina i provvedimenti verranno decisi dal Consiglio di Disciplina.
Durante il periodo sospensione il Socio non può frequentare la sede, ne partecipare alle riunioni di lavoro, salvo che non sia diversamente disposto nel provvedimento disciplinare adottato.

d) Espulsione. È comminata dal Consiglio di Disciplina per gravi mancanze allo spirito dell’Associazione, dello Statuto e del Regolamento. Il Socio, dopo tale provvedimento, potrà fare ricorso ai Collegio dei Probiviri con giudizio insindacabile (vedi art. 30 Statuto).
Il Socio potrà far domanda di riammissione dopo tre anni dalla data del provvedimento adottato. Il Presidente ne darà comunicazione alle consorelle e all’A.N.P.AS. Lombardia.

Art. 14 - Consiglio di Disciplina
Il Consiglio di Disciplina viene costituito in forma temporanea ad ogni necessità di provvedimento disciplinare grave.
È cosi composto:

  • Presidente dell’Associazione, che lo presiede;
  • da quattro Consiglieri estratti a sorte di volta in volta;
  • dai tre Consiglieri di diritto (Direttore Sanitario, R.C.V., Assistente Ecclesiastico) o i loro vice in caso di incompatibilità;
  • da sette soci effettivi estratti a sorte di volta in volta, con esclusione dei soci in aspettativa, in riserva o sospesi.

Non possono far parte del Consiglio di Disciplina il coniuge e i parenti del Socio soggetto al procedimento e le parti in causa.
Il Consiglio di Disciplina è validamente costituito se, oltre al Presidente, sono presenti almeno due dei Consiglieri estratti a sorte, due dei Consiglieri di diritto e quattro dei Soci estratti a sorte.
La votazione deve essere segreta. La delibera è valida qualora riporti il 50% + 1 dei voti espressi, non computando tra questi le eventuali schede bianche, nulle e gli astenuti e deve essere redatto verbale contenente la narrazione del fatto, la motivazione e la decisione adottata. Della riunione deve essere fatto fascicolo.
Una volta nominato, il Consiglio di Disciplina avviserà tramite raccomandata (anche a mano con controfirma per ricevimento) il Socio interessato comunicando le motivazioni e la data della riunione del Consiglio di Disciplina con almeno 10 giorni di preavviso.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Assemblea
L’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sarà esposto all’albo dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata.

Art. 16 - Consiglio Direttivo
Il consiglio è composto da un minimo di 5(cinque) ad un massimo di 15 (quindici) consiglieri, oltre ai 3 (tre) di diritto (Direttore Sanitario, R.C.V., Assistente Ecclesiastico)
Spetta all’Assemblea determinare il numero dei consiglieri prima di procedere all’elezione ( vedi art. 21 Statuto).
Nell’ambito delle sua attribuzione statutarie il Consiglio:

  • esamina e discute il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione da presentare in Assemblea;
  • predispone la relazione sul bilancio sociale svolto durante l’anno trascorso e quello futuro da presentare all’Assemblea;
  • propone all’Assemblea l’entità della quota sociale;
  • determina l’ordine del giorno e la data dell’Assemblea che verrà convocata dal Presidente;
  • esamina, quando necessario, le norme contenute nel Regolamento vigente e, qualora le riscontrasse superate o non più applicabili, ne studia le modifiche e/o integrazioni da apportare che poi propone all’Assemblea per l’approvazione;
  • vigila sul rispetto e l’osservanza delle norme dello Statuto e del presente Regolamento;
  • adotta tutte le decisioni che ritiene necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione.

Art. 17
La prima riunione del Consiglio, successiva alle elezioni, è convocata e presieduta, fino alla nomina del Presidente, dal Presidente della Commissione Elettorale, e si dovrà tenere entro 15 giorni dalle elezioni.

Art. 18
Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 (tre) sedute consecutive è dichiarato decaduto dalla carica con delibera del Consiglio stesso. In tal caso la sostituzione è effettuata seguendo l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti, fatta eccezione per i volontari entrati in aspettativa e in riserva. La stessa disposizione si applica in caso di dimissioni di un componente del Consiglio.
Nell’eventualità di dimissioni della maggioranza dei componenti, il Consiglio decade.
Decade anche qualora si verificasse per 3 (tre) sedute consecutive, la mancanza del numero legale. In questo caso il Presidente dell’Associazione procede alla immediata convocazione dell’Assemblea per la rielezione del Consiglio, la cui durata sarà fino al termine del precedente.
Il Consigliere dimissionario mantiene in via provvisoria la sua funzione fino all’avvenuta elezione del nuovo consigliere.
La riunione di Consiglio è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni riguardanti questioni di carattere personale, devono essere adottate con votazione segreta.
Ai fini della votazione di cui sopra, non si considerano voti espressi eventuali schede bianche.
Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sotto la responsabilità del Presidente il quale lo sottoscrive unitamente al Segretario.

Art. 19 - Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario è un medico nominato dal Consiglio Direttivo. Deve essere Socio effettivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il suo mandato ha scadenza contestuale a quella del Consiglio Direttivo.
È responsabile dell’andamento sanitario dell’Associazione, ha il dovere di sorveglianza affinché:

  • le autoambulanze, le attrezzature ed i materiali rispondano ai requisiti sanitari;
  • la formazione del personale sia adeguata;
  • siano emanate le disposizioni igienico profilattiche necessarie per l’espletamento del servizio a tutela del personale e degli utenti.

Redige, se lo ritiene utile, una relazione sanitaria annuale da sottoporre alla discussione e all’approvazione del Consiglio e della Assemblea.
Può disporre in ogni momento visite di controllo dirette ad accertare l’idoneità psicofisica del personale nello svolgimento delle attività Associative, il giudizio del Direttore Sanitario è inappellabile.
Il Direttore Sanitario ha l’obbligo di accertare di norma annualmente e in ogni caso entro 2 anni l’idoneità psicofisica dei componenti l’equipaggio. Degli accertamenti eseguiti dovrà essere redatta apposita scheda, da inserirsi nella cartella personale di ciascun addetto (come da deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2006, n° VIII 001743).
Promuove e organizza, con il supporto del Responsabile della formazione, corsi di aggiornamento
inerenti alle nostre attività Associative.
Il Direttore Sanitario può nominare, previa approvazione del Consiglio Direttivo, un Vicedirettore Sanitario che lo coadiuvi nell’espletamento delle sue funzioni.
Nell’ambito delle sue attribuzioni, il Direttore Sanitario risponde al Consiglio Direttivo, il quale può deliberare la revoca dell’incarico per gravi infrazioni.

Art. 20 - Responsabile Corpo Volontari (R.C.V.)
Il Responsabile del Corpo Volontari, eletto dai Soci con votazione segreta, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Ha i seguenti compiti:

  • organizza, promuove e sovrintende tutte le attività del Corpo Volontari;
  • adotta provvedimenti disciplinari del presente Regolamento;
  • relaziona il Consiglio sull’andamento del Corpo Volontari;
  • redige una relazione annuale sulle attività svolte dal Corpo Volontari e su quelle previste per l’anno successivo. Tale relazione dovrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio.

Il Responsabile del Corpo Volontari può nominare uno o più collaboratori ed esonerarli quando lo desidera.
La cessazione del mandato, anche per dimissioni o esonero, comporta la decadenza di tutti i suoi collaboratori.

Art. 21- Responsabile della Formazione
Il Responsabile della Formazione svolge le seguenti mansioni:

  • formula i programmi dei corsi di formazione del personale in accordo alle delibere regionali, o su indicazioni del CFV di Anpas Lombardia, ed i programmi interni di formazione per garantire la competenza e l’addestramento del personale a tutti i livelli sia esso Volontario o dipendente;
  • tiene i rapporti con il CFV Anpas Lombardia;
  • seleziona il personale da inviare al CFV per la qualifica di Istruttore Anpas o Istruttore 118;
  • individua le risorse necessarie per l’attività di formazione;
  • organizza e gestisce i corsi da svolgere nelle aziende e nelle scuole per promuovere l’educazione sanitaria e divulgare le tecniche di primo soccorso;
  • organizza e gestisce eventuali corsi strategici per l’attività associativa in accordo con le indicazioni del Presidente, del Direttore Sanitario e del Consiglio Direttivo.

Il Responsabile della Formazione risponde direttamente al Consiglio Direttivo e deve presentare una relazione sulla attività svolta nell’anno.

NORME ELETTORALI

Art. 22
Godono dell’elettorato attivo e passivo tutti i soci effettivi regolarmente iscritti da non meno di 3 (tre) mesi, mentre per le cariche direttive si richiedono la maggior età e almeno 12 (dodici) mesi di vita associativa. Per la carica di R.C.V. sono invece richiesti almeno 24 (ventiquattro) mesi di vita associativa.
Il Consiglio dovrà provvedere, 30 giorni prima della scadenza del proprio mandato, a convocare l’Assemblea ordinaria per determinare il numero dei membri da eleggere nel nuovo Consiglio (vedi art. 21 Statuto).
Il Consiglio nomina altresì una Commissione Elettorale composta da 5 (cinque) soci con il compito di garantire il regolare svolgimento delle elezioni e del relativo spoglio. La Commissione così nominata dovrà riunirsi entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione per eleggere, fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice-Presidente ed il segretario del seggio, il quale avrà il compito di redigere i verbali da far sottoscrivere a tutti i componenti della Commissione. Dopo di che, nella stessa seduta, indirà la data delle votazioni esponendola all’albo, almeno 30(trenta) giorni prima.
Le votazioni avverranno dalle ore 8 alle ore 20 del giorno fissato. Allo scadere di tale ora potranno votare solo i presenti nel locale del seggio.
Nei locali di votazione avranno accesso le sole persone aventi diritto al voto le quali, dopo aver assolto il loro dovere, dovranno lasciare libero il locale. Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Lo spoglio verrà effettuato alla chiusura del seggio. Potranno assistervi solo i soci votanti.
In caso di errore nell’espressione del voto, si potrà chiedere una seconda scheda, quella errata verrà annullata alla presenza del votante.
Le preferenze massime possono essere:

  • per il Consiglio, tante quante sono i membri da eleggere;
  • 1 (uno) per il Responsabile Corpo Volontari;
  • 5 ( cinque) per i Revisori dei Conti (di cui 3 effettivi e 2 supplenti)
  • 5 ( cinque) per i Probiviri (di cui 3 effettivi e 2 supplenti)

Le votazioni si effettuano con voto segreto. L’espressione del voto potrà essere effettuata indicando nome e cognome della persona da votare o indicando il numero del tesserino del Volontario.
Saranno ritenute nulle le schede con indicazioni non pertinenti la votazione o che non permettano di identificare il Volontario, a giudizio insindacabile della Commissione Elettorale.
Per i componenti del Consiglio, dei Revisori dei Conti e dei Provibiri la scelta cadrà su coloro che avranno ottenuto il maggior numero dei voti validi. Per l’R.C.V. cadrà invece su chi avrà raggiunto la maggioranza relativa dei voti validi in misura non inferiore al 25 % dell’elettorato.
In caso di ex-aequo per il Consiglio, per i Revisori dei Conti, per i Provibiri e per l’RCV, si provvederà al ballottaggio nei termini stabiliti dalla Commissione Elettorale.
Non è possibile appartenere a più di una carica sociale. Il Volontario che risultasse eletto in più di una carica, dovrà scegliere la carica che vorrà ricoprire e comunicarla al Consiglio nella prima riunione dopo le elezioni.
In caso di parità di voti, la carica verrà ricoperta dal più anziano di età associativa. In caso di ulteriore parità, si procederà valutando l’anzianità anagrafica.
Terminato lo scrutinio la Commissione Elettorale curerà la notifica dei risultati mediante avviso esposto all’albo e comunicazione scritta agli eletti. Redigerà inoltre il verbale sottoscrivendolo e presentandolo durante la prima riunione del nuovo Consiglio.

Art. 23
Una copia del presente Regolamento deve essere esposta all’albo dell’Associazione, un’altra deve essere consegnata ad ogni Socio, unitamente a una copia dello Statuto, all’atto della sua iscrizione all’Associazione.

Art. 24
Il presente Regolamento, che fa parte integrante dello Statuto (art. 34 Statuto), entra in vigore con l’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

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